Fonte verificata Gazzetta Ufficiale · Codice civile R.D. 16 marzo 1942, n. 262

Art. 2697 c.c. — Onere della prova

§

Testo della norma

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Principio giuridico

L'art. 2697 c.c. stabilisce la regola fondamentale di distribuzione dell'onere della prova nel processo civile. Chi agisce deve provare i fatti costitutivi del diritto; chi si difende deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi. La norma ha funzione di regola di giudizio per il giudice in caso di incertezza probatoria.

Regola di giudizio: In caso di mancata prova, il giudice decide contro la parte che aveva l'onere di provare il fatto rimasto incerto (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).

Applicazione pratica

Giurisprudenza rilevante

Principali orientamenti giurisprudenziali sull'art. 2697 c.c.:

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