Cass. civ. Sez. Un. n. 577/2008 — Responsabilita medica e onere probatorio
Questione di responsabilita medica per danno da intervento chirurgico, rimessa alle Sezioni Unite. Il paziente lamentava un peggioramento delle proprie condizioni di salute a seguito di un intervento chirurgico e chiedeva il risarcimento del danno. La questione riguardava la corretta distribuzione dell'onere probatorio tra paziente e struttura sanitaria, con particolare riferimento all'applicazione dei principi gia affermati da Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 al settore della responsabilita medica.
- Estensione del principio Cass. 13533/2001 alla responsabilita medica: Il regime probatorio unitario affermato dalle Sezioni Unite nel 2001 si applica integralmente alla responsabilita contrattuale della struttura sanitaria e del medico, senza distinzioni tra obbligazioni di mezzi e di risultato.
- Paziente allega inadempimento qualificato: Il paziente deve provare il contratto (o il contatto sociale) e il danno (insorgenza o aggravamento della patologia), limitandosi ad allegare un inadempimento qualificato, ossia astrattamente idoneo a produrre il danno lamentato.
- Medico prova diligenza o nesso causale interrotto: Spetta al medico (e alla struttura sanitaria) la prova che la prestazione e stata eseguita con la diligenza richiesta, oppure che il danno e dipeso da un evento imprevisto e imprevedibile non riconducibile a un difetto di diligenza.
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