Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/2001 — Onere della prova nell'inadempimento contrattuale
Questione sottoposta alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto giurisprudenziale sulla distribuzione dell'onere probatorio nelle azioni di inadempimento contrattuale. In precedenza, parte della giurisprudenza distingueva tra azione di adempimento (onere sul debitore) e azione di risoluzione (onere sul creditore), generando incertezza applicativa. Le Sezioni Unite hanno composto il contrasto affermando l'unitarieta del regime probatorio per tutte le azioni derivanti dall'inadempimento.
- Unitarieta del regime probatorio: Il regime dell'onere della prova e identico per tutte le azioni contrattuali (adempimento, risoluzione, risarcimento). In ciascuna di esse il creditore deve provare solo la fonte del diritto e allegare l'inadempimento.
- Creditore allega solo l'inadempimento: Il creditore che agisce in giudizio non deve provare l'inadempimento del debitore, ma puo limitarsi ad allegare la circostanza dell'inesatta o mancata esecuzione della prestazione dovuta.
- Debitore prova l'esatto adempimento o l'impossibilita non imputabile: Grava sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa creditoria, ossia l'esatto adempimento oppure l'impossibilita della prestazione derivante da causa a lui non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c.
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