Fonte verificata
Gazzetta Ufficiale · Codice civile R.D. 16 marzo 1942, n. 262
Art. 2043 c.c. — Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
L'art. 2043 c.c. e la norma cardine della responsabilita extracontrattuale (o aquiliana). Stabilisce che chiunque cagiona un danno ingiusto con dolo o colpa e obbligato al risarcimento. A differenza della responsabilita contrattuale (art. 1218 c.c.), l'onere della prova della colpa grava sul danneggiato.
Clausola generale: Il concetto di "danno ingiusto" opera come clausola generale atipica, estesa dalla giurisprudenza anche alla lesione degli interessi legittimi (Cass. Sez. Un. n. 500/1999).
- Elementi costitutivi dell'illecito: La responsabilita ex art. 2043 c.c. richiede la prova di quattro elementi: il fatto materiale, l'elemento soggettivo (dolo o colpa), il danno ingiusto e il nesso di causalita tra fatto e danno.
- Rapporto con art. 1218 c.c.: Nella responsabilita contrattuale il creditore allega l'inadempimento e il debitore deve provare la causa liberatoria; nella responsabilita aquiliana e il danneggiato a dover provare tutti gli elementi, inclusa la colpa dell'autore del fatto.
- Danno ingiusto come clausola generale: Dopo Cass. Sez. Un. n. 500/1999 il danno ingiusto non si limita alla lesione di diritti soggettivi assoluti ma comprende qualsiasi lesione di interessi giuridicamente rilevanti, inclusi gli interessi legittimi.
- Prescrizione quinquennale: Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si e verificato (art. 2947 c.c.), a differenza della prescrizione decennale della responsabilita contrattuale.
Principali orientamenti giurisprudenziali sull'art. 2043 c.c.:
- Cass. Sez. Un. n. 500/1999 — Sentenza storica che ha esteso la nozione di danno ingiusto alla lesione degli interessi legittimi, superando la tradizionale limitazione ai soli diritti soggettivi assoluti. Leggi sentenza →
- Cass. Sez. Un. n. 26972/2008 — Ha riordinato il sistema del danno non patrimoniale, affermando che il danno biologico, morale ed esistenziale sono componenti di un'unica categoria unitaria ex artt. 2043 e 2059 c.c. Leggi sentenza →
- Cass. n. 16601/2017 — In tema di nesso causale, si applica il criterio del "piu probabile che non": il danneggiato deve provare che il fatto illecito e stata la causa piu probabile del danno subito. Leggi sentenza →
- Cass. n. 7613/2015 — In caso di concorso tra responsabilita contrattuale ed extracontrattuale, il danneggiato puo agire con entrambe le azioni, beneficiando del regime probatorio e prescrizionale piu favorevole. Leggi sentenza →
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