Fonte verificata Gazzetta Ufficiale · Codice civile R.D. 16 marzo 1942, n. 262

Art. 1218 c.c. — Responsabilita del debitore

§

Testo della norma

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e stato determinato da impossibilita della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Principio giuridico

L'art. 1218 c.c. stabilisce il principio cardine della responsabilita contrattuale: il debitore inadempiente deve risarcire il danno, salvo che dimostri l'impossibilita della prestazione per causa a lui non imputabile. La norma configura una presunzione di responsabilita a carico del debitore, invertendo l'onere della prova rispetto alla responsabilita extracontrattuale.

Onere della prova: E il debitore a dover provare l'impossibilita sopravvenuta e la non imputabilita, non il creditore a dover dimostrare la colpa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).

Applicazione pratica

Giurisprudenza rilevante

Principali orientamenti giurisprudenziali sull'art. 1218 c.c.:

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