Cass. civ. Sez. III n. 20106/2009 — Clausola risolutiva e gravita dell'inadempimento
Controversia su contratto di locazione con clausola risolutiva espressa per mancato pagamento del canone. Il conduttore contestava la risoluzione sostenendo che il ritardo nel pagamento fosse di minima entita e pertanto non sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c. La Corte di Cassazione ha chiarito il rapporto tra clausola risolutiva espressa e valutazione giudiziale della gravita dell'inadempimento.
- Deroga all'art. 1455 c.c.: La clausola risolutiva espressa costituisce una deroga convenzionale al principio di proporzionalita dell'inadempimento. Le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, individuano preventivamente le obbligazioni il cui inadempimento considerano grave.
- Automaticita della risoluzione: Verificatosi l'inadempimento previsto dalla clausola, la risoluzione opera di diritto con la semplice dichiarazione della parte di volersi avvalere della clausola, senza che il giudice possa sindacare la gravita dell'inadempimento.
- Limiti della buona fede: L'unico limite all'operativita della clausola risolutiva espressa e rappresentato dal principio di buona fede contrattuale, che impedisce l'esercizio abusivo del diritto potestativo di risoluzione.
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