Art. 1456 c.c. — Clausola risolutiva espressa
L'art. 1456 c.c. consente alle parti di predeterminare contrattualmente quali inadempimenti comporteranno la risoluzione automatica del contratto. A differenza della risoluzione giudiziale (art. 1453), non e necessaria la valutazione della gravita dell'inadempimento da parte del giudice. La risoluzione opera di diritto con la semplice dichiarazione della parte interessata, ma richiede la specifica indicazione dell'obbligazione il cui inadempimento produce la risoluzione.
- Determinatezza dell'obbligazione: La clausola deve individuare con precisione l'obbligazione il cui inadempimento produce la risoluzione. Clausole generiche che richiamano tutte le obbligazioni contrattuali sono nulle per indeterminatezza.
- Dichiarazione di volersi avvalere della clausola: La risoluzione non e automatica: la parte interessata deve comunicare all'altra la volonta di avvalersi della clausola. Fino a tale dichiarazione, il contratto resta in vita.
- Rapporto con art. 1455 (gravita inadempimento): La clausola risolutiva espressa supera la valutazione giudiziale sulla gravita dell'inadempimento. Le parti hanno gia predeterminato che quell'inadempimento e sufficientemente grave.
- Limiti di validita (buona fede): L'esercizio della clausola risolutiva espressa puo essere paralizzato dal principio di buona fede (art. 1375 c.c.) quando l'inadempimento e di scarsissima importanza o il comportamento della parte e contraddittorio.
- Clausole vessatorie: Nei contratti con i consumatori, la clausola risolutiva espressa puo essere considerata vessatoria ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo e richiede specifica approvazione per iscritto nei contratti standard.
Principali orientamenti giurisprudenziali sull'art. 1456 c.c.:
- Cass. n. 25437/2017 — La clausola risolutiva espressa richiede la specifica indicazione delle obbligazioni il cui inadempimento determina la risoluzione; non e sufficiente un generico richiamo a tutte le clausole contrattuali. Leggi sentenza →
- Cass. n. 20106/2009 — La specificita dell'obbligazione e requisito essenziale: la clausola deve consentire di individuare con chiarezza quale inadempimento produce la risoluzione di diritto. Leggi sentenza →
- Cass. n. 7697/2020 — L'esercizio della clausola risolutiva espressa e soggetto al limite della buona fede contrattuale; la parte non puo avvalersene in modo abusivo o contraddittorio rispetto al proprio comportamento. Leggi sentenza →
- Cass. n. 3742/2019 — La clausola risolutiva espressa esclude la necessita di valutare la gravita dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., avendo le parti gia effettuato tale valutazione in sede contrattuale. Leggi sentenza →
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