Giurisprudenza Corte di Cassazione · Sezioni Unite Civili · 11 gennaio 2008

Cass. civ. Sez. Un. n. 577/2008 — Responsabilita medica e onere probatorio

§

Massima

In tema di responsabilita contrattuale della struttura sanitaria e del medico, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o aggravamento della patologia, allegando l'inadempimento qualificato del debitore. Spetta al medico provare che la prestazione professionale e stata eseguita in modo diligente.

Fatto e contesto

Questione di responsabilita medica per danno da intervento chirurgico, rimessa alle Sezioni Unite. Il paziente lamentava un peggioramento delle proprie condizioni di salute a seguito di un intervento chirurgico e chiedeva il risarcimento del danno. La questione riguardava la corretta distribuzione dell'onere probatorio tra paziente e struttura sanitaria, con particolare riferimento all'applicazione dei principi gia affermati da Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 al settore della responsabilita medica.

Principio di diritto

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