Fonte verificata
Gazzetta Ufficiale · Codice civile R.D. 16 marzo 1942, n. 262
Art. 1455 c.c. — Importanza dell'inadempimento
Il contratto non si puo risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
L'art. 1455 c.c. subordina la risoluzione del contratto per inadempimento alla gravita dell'inadempimento stesso. La valutazione e rimessa al giudice, che deve considerare l'interesse del creditore alla prestazione, non la mera entita economica della violazione. La norma bilancia il principio di conservazione del contratto con la tutela del creditore.
Valutazione giudiziale: Il giudice deve valutare la gravita dell'inadempimento con riferimento all'interesse concreto della parte creditrice, non in astratto o in base al solo valore economico della prestazione inadempiuta (Cass. n. 3742/2019).
- Criterio di gravita dell'inadempimento: La valutazione della "non scarsa importanza" richiede un giudizio comparativo tra l'inadempimento e l'economia complessiva del contratto, considerando sia l'aspetto oggettivo (entita della violazione) sia quello soggettivo (comportamento delle parti).
- Valutazione nell'interesse del creditore: Il parametro di riferimento e l'interesse concreto del creditore, non quello astratto. Un inadempimento economicamente modesto puo essere grave se compromette l'utilita attesa dalla prestazione.
- Rapporto con clausola risolutiva espressa (art. 1456): Quando le parti inseriscono una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., il giudizio di gravita dell'inadempimento ex art. 1455 e superato: la risoluzione opera di diritto al verificarsi dell'inadempimento specifico previsto dalla clausola.
- Buona fede nella valutazione: Il principio di buona fede (art. 1375 c.c.) informa la valutazione della gravita: la parte che invoca la risoluzione non deve aver tenuto un comportamento contrario a buona fede ne aver a sua volta contribuito all'inadempimento.
Principali orientamenti giurisprudenziali sull'art. 1455 c.c.:
- Cass. n. 3742/2019 — La gravita dell'inadempimento va valutata con un criterio oggettivo-soggettivo, tenendo conto sia dell'entita della violazione sia del comportamento complessivo delle parti e dell'interesse concreto del creditore. Leggi sentenza →
- Cass. n. 25437/2017 — La clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. deroga all'art. 1455 c.c., rendendo irrilevante la valutazione giudiziale della gravita dell'inadempimento per le obbligazioni specificamente individuate dalla clausola. Leggi sentenza →
- Cass. n. 6401/2015 — In caso di inadempimento reciproco, il giudice deve valutare comparativamente i rispettivi inadempimenti per stabilire quale sia il piu grave e quale abbia determinato il venir meno dell'interesse dell'altra parte alla prosecuzione del rapporto. Leggi sentenza →
- Cass. n. 20106/2009 — La gravita dell'inadempimento va valutata sia sotto il profilo oggettivo (entita della prestazione mancata rispetto a quella dovuta) sia sotto il profilo soggettivo (interesse del creditore all'adempimento), con riferimento al momento della proposizione della domanda. Leggi sentenza →
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