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Riforma Cartabia: le novita' dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c.

Riforma Cartabia: le novita' dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c.

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), entrato in vigore per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023, ha profondamente ridisegnato il contenuto dell'atto di citazione disciplinato dall'art. 163 c.p.c., segnando un cambio di paradigma nella conduzione del processo civile di primo grado.1

La novita' piu' rilevante riguarda la concentrazione degli oneri allegatori e probatori gia' nell'atto introduttivo. Il nuovo art. 163, comma 3, n. 4) c.p.c. richiede ora l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto con le relative conclusioni, unitamente all'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende avvalersi e dei documenti che offre in comunicazione. Sotto il regime previgente, tali indicazioni potevano essere riservate alle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. — oggi, il mancato assolvimento di questi oneri nell'atto di citazione espone a decadenze processuali assai gravi.

Il nuovo art. 163-bis c.p.c. ha ridefinito i termini a comparire, fissandoli in non meno di centoventi giorni se il convenuto si trova in Italia e centocinquanta giorni se si trova all'estero (in luogo dei precedenti novanta e centocinquanta giorni). L'allungamento dei termini e' funzionale a consentire al convenuto di predisporre una comparsa di risposta altrettanto completa, coerentemente con la logica di concentrazione del nuovo rito.2

Il cuore della riforma risiede nel nuovo art. 171-bis c.p.c., che introduce il provvedimento anticipato del giudice: entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.3 Questo meccanismo anticipa il dialogo processuale e consente al giudice di orientare fin da subito il thema decidendum.

Sul piano della strategia redazionale, le implicazioni per il professionista sono significative. L'atto di citazione post-riforma non puo' piu' limitarsi a una esposizione sommaria dei fatti con riserva di articolazione probatoria successiva. L'avvocato deve predisporre un atto che contenga gia': la compiuta narrazione dei fatti; l'indicazione delle norme violate; la formulazione delle istanze istruttorie (capitoli di prova testimoniale, richieste di CTU, ordini di esibizione); l'elencazione e il deposito di tutti i documenti rilevanti. Un atto di citazione lacunoso sul piano probatorio rischia di precludere irrimediabilmente la possibilita' di introdurre prove in fase successiva.

E' inoltre necessario coordinare la redazione dell'atto con gli eventuali adempimenti di mediazione obbligatoria (art. 5 D.Lgs. 28/2010, come modificato) o di negoziazione assistita (D.L. 132/2014), il cui esperimento costituisce condizione di procedibilita' della domanda. Il mancato rispetto di tali condizioni deve essere verificato dal giudice gia' nella fase di cui all'art. 171-bis c.p.c.

In sintesi, la Riforma Cartabia impone una preparazione anticipata e completa della causa gia' nella fase di redazione dell'atto di citazione, trasformando quello che era un atto essenzialmente introduttivo in un vero e proprio atto di trattazione della causa.

Fonti giuridiche
1
Art. 163, c.p.c. (come modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)
"La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. L'atto di citazione deve contenere [...] l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione..."
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2
Art. 163-bis, c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. 149/2022)
"Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia..."
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3
Art. 171-bis, c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. 149/2022)
"Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarita' del contraddittorio, [...] indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio..."
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Aggiornato: Marzo 2026 · 3 fonti citate · Lettura: 3 min
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