Se hai ricevuto una lettera di licenziamento e ritieni che sia illegittimo, la legge italiana prevede due termini di decadenza ben precisi che devi rispettare per non perdere il diritto di contestarlo.
Il primo termine e' di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta del licenziamento (o dalla comunicazione dei motivi, se non contestuale). Entro questo periodo devi effettuare la cosiddetta impugnazione stragiudiziale, cioe' manifestare in forma scritta la tua volonta' di contestare il licenziamento.1 Questa impugnazione puo' avvenire con qualsiasi atto scritto idoneo — una raccomandata A/R, una PEC, o anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale. Non e' necessario rivolgersi subito a un avvocato in questa fase, ma e' fortemente consigliato.
Il secondo termine e' di 180 giorni dall'invio dell'impugnazione stragiudiziale. Entro questo periodo devi depositare il ricorso giudiziale presso il Tribunale del lavoro competente oppure comunicare alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.2 Questo secondo passaggio richiede necessariamente l'assistenza di un avvocato.
In sintesi: ricezione del licenziamento → 60 giorni per impugnazione stragiudiziale → 180 giorni per ricorso in tribunale. Se non rispetti anche uno solo di questi termini, il licenziamento diventa definitivo e non potrai piu' contestarlo, indipendentemente dalla sua legittimita'.
Questi termini sono perentori e inderogabili: non esistono proroghe o sospensioni, salvo casi eccezionali riconosciuti dalla giurisprudenza. Il consiglio e' di agire tempestivamente, rivolgendoti a un avvocato giuslavorista o al tuo sindacato.
I motivi per cui un licenziamento puo' essere contestato includono: mancanza di giusta causa o giustificato motivo, vizi di forma nella comunicazione, discriminazione, ritorsione, o violazione di procedure obbligatorie previste dalla legge o dal contratto collettivo applicato.
Fonti giuridiche
1
Art. 6, Legge 15 luglio 1966, n. 604
"Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale..."
"Il deposito del ricorso giudiziale o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato... deve avvenire, a pena di decadenza, entro il successivo termine di centottanta giorni."
Avvertenza: Le informazioni hanno carattere informativo e non costituiscono consulenza legale. Fonti: Normattiva.it. Per una valutazione specifica, rivolgersi a un professionista.
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