Il reato di stalking e' disciplinato dall'art. 612-bis del Codice Penale, rubricato "Atti persecutori". Si tratta di un reato introdotto nel 2009 per tutelare la liberta' personale e la tranquillita' della vittima. La norma punisce con la reclusione da 1 a 6 anni e 6 mesi chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta una persona.1
Perche' si configuri il reato, non basta un singolo episodio: servono condotte reiterate — cioe' ripetute nel tempo — che producano almeno uno di questi tre effetti sulla vittima: un perdurante e grave stato di ansia o di paura; un fondato timore per la propria incolumita' o quella di un congiunto o persona legata da relazione affettiva; oppure la costrizione a modificare le proprie abitudini di vita.1 La giurisprudenza ha chiarito che bastano anche solo due episodi per integrare la "reiterazione", purche' producano gli effetti descritti.
La legge prevede importanti aggravanti. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge (anche separato o divorziato), da una persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla vittima, oppure se le condotte persecutorie avvengono attraverso strumenti informatici o telematici — il cosiddetto cyberstalking.2 Quest'ultima ipotesi copre messaggi ossessivi via social, email, telefonate continue e qualsiasi forma di persecuzione digitale.
Sul piano procedurale, il reato di stalking e' punibile a querela della persona offesa, con un termine di sei mesi per presentarla.3 La remissione della querela (cioe' il ritiro) puo' avvenire soltanto in sede processuale, davanti al giudice — una cautela introdotta per evitare pressioni sulla vittima. Prima della denuncia penale, la vittima puo' richiedere l'ammonimento del Questore, una misura preventiva rapida che diffida lo stalker dal proseguire le condotte.
In presenza di pericolo concreto, il giudice puo' disporre misure cautelari come il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, eventualmente accompagnato dall'applicazione del braccialetto elettronico.
Fonti giuridiche
1
Art. 612-bis Codice Penale (Atti persecutori)
"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita."
"La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici."
"Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto processuale."
Avvertenza: Le informazioni hanno carattere informativo e non costituiscono consulenza legale. Fonti: Normattiva.it. Per una valutazione specifica, rivolgersi a un professionista.
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