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Presupposti del sequestro conservativo: fumus boni iuris e periculum in mora

Presupposti del sequestro conservativo: fumus boni iuris e periculum in mora

Il sequestro conservativo, disciplinato dall'art. 671 c.p.c., e' la misura cautelare tipica a tutela del credito: consente al creditore di vincolare i beni mobili e immobili del debitore (e le somme a lui dovute da terzi) per impedire che la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. venga compromessa nelle more del giudizio di merito. La sua concessione richiede la sussistenza congiunta di due presupposti.1

Fumus boni iuris: la probabilita' del credito

Il primo presupposto e' il fumus boni iuris, inteso come verosimiglianza dell'esistenza del diritto di credito vantato dal ricorrente. Non e' richiesta la certezza del credito — che sara' accertata nel giudizio di merito — ma una valutazione prognostica di probabilita' della sua esistenza, basata sugli elementi di prova forniti dal ricorrente. La giurisprudenza ha chiarito che il giudice cautelare deve compiere una cognizione sommaria, verificando che le ragioni del creditore appaiano non manifestamente infondate (Cass. civ., Sez. III, n. 14773/2016).

Il credito puo' essere sia liquido che illiquido, sia esigibile che sottoposto a termine o condizione. Tuttavia, nel caso di credito risarcitorio, il ricorrente deve fornire elementi concreti sulla sussistenza dell'illecito e sulla quantificazione, almeno approssimativa, del danno.

Periculum in mora: il fondato timore di perdere la garanzia

Il secondo presupposto — peculiare del sequestro conservativo rispetto ad altre misure cautelari — e' il periculum in mora, che l'art. 671 c.p.c. definisce come "fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito". Non si tratta del generico pericolo nel ritardo, ma del rischio specifico che il debitore alieni, occulti o disperda i propri beni, riducendo il patrimonio al di sotto della soglia necessaria per soddisfare il credito.2

La giurisprudenza richiede la prova di elementi concreti e attuali — non meramente ipotetici — dai quali desumere il pericolo di dispersione. Tra gli indici tipicamente valorizzati dalla giurisprudenza: vendite immobiliari in corso, trasferimenti di beni a terzi, operazioni societarie preordinate allo svuotamento patrimoniale, precedenti di inadempimento, condotte processuali dilatorie. La mera insufficienza patrimoniale, di per se', non integra il periculum se non accompagnata da condotte dissipative o pregiudizievoli (Cass. civ., Sez. III, n. 5404/2019).

Procedimento: rito cautelare uniforme

Dal 1990, il sequestro conservativo segue il procedimento cautelare uniforme disciplinato dagli artt. 669-bis e seguenti c.p.c. Puo' essere proposto ante causam — davanti al giudice competente per il merito — oppure in corso di causa, davanti al giudice istruttore.3 La competenza ante causam e' del tribunale del luogo in cui deve essere eseguito il sequestro o, in alternativa, del tribunale competente per il merito.

Il giudice provvede con ordinanza, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti. In casi di eccezionale urgenza, puo' provvedere inaudita altera parte con decreto, fissando contestualmente l'udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento entro 15 giorni. Contro il provvedimento e' proponibile reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. davanti al collegio del medesimo tribunale.

Conversione e inefficacia

Ottenuta la sentenza di condanna (anche non passata in giudicato), il sequestro conservativo si converte in pignoramento ex art. 686 c.p.c., con effetto retroattivo dalla data della trascrizione del sequestro. La conversione opera automaticamente, senza necessita' di un nuovo titolo esecutivo. Il sequestro diventa invece inefficace ex art. 669-novies c.p.c. se il giudizio di merito non e' instaurato nel termine perentorio di legge (60 giorni dall'esecuzione del sequestro o dalla comunicazione del provvedimento), ovvero se il giudizio di merito si conclude con il rigetto della domanda.

Fonti giuridiche
1
Art. 671, Codice di procedura civile
"Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito, puo' autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento."
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2
Art. 669-bis, Codice di procedura civile
"La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza."
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3
Art. 686, Codice di procedura civile
"Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva. Il creditore deve procedere alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto."
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Aggiornato: Marzo 2026 · 3 fonti citate · Lettura: 4 min
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