Adeguati assetti organizzativi ex art. 2086 c.c.: obblighi e responsabilita'
L'art. 2086, comma 2, c.c. — introdotto dall'art. 375 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, c.d. CCII) ed entrato in vigore il 16 marzo 2019, anticipatamente rispetto al resto del Codice — rappresenta una delle novita' piu' significative nel panorama del diritto societario e della crisi d'impresa. La norma impone a tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.1
La ratio della disposizione e' duplice: da un lato, garantire la sana gestione dell'impresa attraverso strutture organizzative proporzionate; dall'altro — e questa e' la vera innovazione sistematica — assicurare la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuita' aziendale, consentendo l'adozione di misure idonee a farvi fronte prima che la situazione divenga irreversibile.
Il concetto di "adeguatezza" non e' definito dalla norma in termini rigidi, ma deve essere declinato in base alle caratteristiche concrete dell'impresa: dimensione, settore di attivita', complessita' operativa, struttura proprietaria. L'art. 3 del CCII specifica ulteriormente il contenuto dell'obbligo, individuando tre profili di adeguatezza:2
Assetto organizzativo: l'impresa deve dotarsi di una struttura gerarchica e funzionale chiara, con una ripartizione definita delle competenze e delle responsabilita'. Per le imprese di dimensioni medio-grandi, cio' implica l'adozione di organigrammi, procedure operative standardizzate, sistemi di deleghe e un meccanismo di reporting interno. Per le imprese minori, l'adeguatezza puo' tradursi in presidi piu' semplici ma comunque documentati.
Assetto amministrativo: l'impresa deve disporre di procedure decisionali tracciate e di un sistema di controllo interno. Cio' include la formalizzazione dei processi di approvazione delle operazioni rilevanti, la separazione delle funzioni incompatibili (principio di segregation of duties) e la documentazione delle decisioni gestorie.
Assetto contabile: l'impresa deve predisporre una contabilita' idonea a fornire un quadro fedele e tempestivo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. L'art. 3, comma 3, del CCII prevede specifici indicatori di allerta — tra cui squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rilevabili attraverso indici significativi quali il rapporto tra flussi di cassa e debiti, il patrimonio netto negativo e i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.
L'obbligo di segnalazione grava anche sull'organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico o revisore): l'art. 25-octies del CCII (gia' art. 14) impone a tali organi di segnalare per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza di fondati indizi di crisi, fissando un termine adeguato per la risposta. In caso di inerzia dell'organo amministrativo, l'organo di controllo informa il Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente.3
Sul piano delle conseguenze sanzionatorie, l'omessa predisposizione di adeguati assetti integra una violazione del dovere di diligenza dell'amministratore, con conseguente responsabilita' ex art. 2476 c.c. (per le SRL) o ex art. 2392 c.c. (per le SpA). La giurisprudenza di merito ha gia' riconosciuto la responsabilita' degli amministratori per aggravamento del dissesto riconducibile alla mancata istituzione di presidi organizzativi che avrebbero consentito la tempestiva emersione della crisi (Trib. Milano, 18 ottobre 2023; Trib. Cagliari, 19 gennaio 2022). Il danno risarcibile coincide tipicamente con la differenza tra il passivo accumulato nel periodo di inerzia e quello che si sarebbe determinato in caso di tempestiva adozione delle misure appropriate.
Per il professionista che assiste l'impresa, e' oggi imprescindibile una verifica periodica dell'adeguatezza degli assetti, documentando gli interventi suggeriti e le eventuali carenze riscontrate. Parimenti, l'avvocato che assiste l'amministratore di una societa' in crisi dovra' valutare se e in quale misura la mancata predisposizione degli assetti possa configurare una specifica responsabilita' gestoria.