Art. 1218 codice civile: responsabilita' del debitore e inversione dell'onere della prova
L'art. 1218 c.c. costituisce il pilastro della responsabilita' contrattuale nel nostro ordinamento e introduce un meccanismo probatorio che deroga significativamente alla regola generale dell'art. 2697 c.c. La norma stabilisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.1
Il meccanismo di inversione dell'onere probatorio
Il rapporto tra l'art. 1218 c.c. e l'art. 2697 c.c. e' stato definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 13533/2001. In base a tale pronuncia, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve limitarsi a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il termine di scadenza, allegando l'inadempimento della controparte. Non e' tenuto a provare la colpa del debitore.
Spetta invece al debitore convenuto la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, dovendo dimostrare che l'inadempimento e' stato determinato da impossibilita' sopravvenuta della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.2 Si tratta di una vera e propria presunzione iuris tantum di colpa: l'inadempimento accertato fa presumere la responsabilita' del debitore, il quale puo' liberarsi solo fornendo la prova liberatoria.
Requisiti della prova liberatoria
La giurisprudenza ha precisato che la prova liberatoria richiede la dimostrazione di due elementi concorrenti: (i) l'impossibilita' oggettiva e assoluta della prestazione — non la mera difficolta' o eccessiva onerosita' — e (ii) la non imputabilita' di tale impossibilita' al debitore, ovvero l'assenza di colpa anche sotto il profilo della diligenza esigibile ex art. 1176 c.c. La Cassazione (Cass. civ., Sez. III, n. 25777/2013) ha ribadito che la mera difficolta' non integra impossibilita' e che il debitore deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire l'evento impeditivo.
Distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato
Un profilo di particolare rilevanza pratica riguarda l'incidenza della distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato sull'operativita' dell'art. 1218 c.c. Le Sezioni Unite n. 577/2008 hanno chiarito che anche nelle obbligazioni di mezzi (tipicamente la prestazione del professionista) opera l'inversione dell'onere della prova: il creditore-danneggiato deve provare il nesso causale e allegare l'inadempimento qualificato, mentre il debitore-professionista deve provare di aver agito con la diligenza richiesta o che l'evento dannoso e' derivato da causa a lui non imputabile.
Rapporto con i limiti dell'art. 1229 c.c.
La responsabilita' ex art. 1218 c.c. incontra un limite nell'art. 1229 c.c., che sancisce la nullita' delle clausole di esonero da responsabilita' per dolo o colpa grave del debitore e per violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.3 Le clausole limitative della responsabilita' per colpa lieve restano valide, purche' non privino di contenuto l'obbligazione principale, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale.
Sul piano del danno risarcibile, l'art. 1218 c.c. si raccorda con gli artt. 1223-1227 c.c.: il risarcimento comprende la perdita subita e il mancato guadagno, nei limiti della prevedibilita' al tempo in cui e' sorta l'obbligazione (art. 1225 c.c.), con la riduzione proporzionale in caso di concorso di colpa del creditore (art. 1227 c.c.).