L'affidamento condiviso (o bigenitoriale) e' il regime ordinario previsto dalla legge italiana in caso di separazione o divorzio dei genitori. Introdotto con la Legge 54/2006, il principio cardine e' che il figlio minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevendo cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.1
In concreto, l'affidamento condiviso significa che entrambi i genitori conservano la responsabilita' genitoriale e partecipano alle decisioni importanti nella vita del figlio: scelta della scuola, decisioni sanitarie, educazione religiosa, attivita' extrascolastiche significative. Le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere prese dal genitore che ha il figlio con se' in quel momento.
E' importante distinguere tra affidamento e collocamento. L'affidamento riguarda la responsabilita' genitoriale (chi decide), il collocamento riguarda dove il figlio vive prevalentemente. Anche con affidamento condiviso, il minore ha generalmente una residenza prevalente presso uno dei due genitori (detto "genitore collocatario"), mentre l'altro genitore ha diritto a tempi di permanenza regolari e significativi.
Per quanto riguarda il mantenimento, ciascun genitore provvede in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice puo' stabilire un assegno periodico a carico del genitore non collocatario per garantire il principio di proporzionalita'.3 L'importo tiene conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi.
L'affidamento esclusivo a un solo genitore e' un'eccezione che il giudice dispone solo con provvedimento motivato, quando l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.2 Le situazioni che possono giustificarlo includono: grave trascuratezza, violenza, abuso di sostanze, o totale disinteresse verso il figlio. Anche in caso di affidamento esclusivo, il genitore non affidatario mantiene il diritto-dovere di vigilanza e il diritto di visita, salvo provvedimenti limitativi specifici.
Il figlio ha inoltre diritto a conservare rapporti significativi con gli ascendenti (nonni) e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.1 Questo principio, spesso sottovalutato, e' tutelato dalla legge e puo' essere fatto valere anche dai nonni stessi in caso di impedimento.
Fonti giuridiche
1
Art. 337-ter Codice Civile
"Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale."
"Il giudice puo' disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore."
"Ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalita'."
Avvertenza: Le informazioni hanno carattere meramente informativo e non costituiscono consulenza legale. I testi normativi citati sono riprodotti dalle fonti ufficiali (Normattiva.it). Per una valutazione del caso specifico, si consiglia di rivolgersi a un professionista abilitato.
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