Fonte verificata
Gazzetta Ufficiale · Legge 15 luglio 1966, n. 604
Art. 6 L. 604/1966 — Impugnazione del licenziamento
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'art. 6 L. 604/1966 stabilisce il doppio termine decadenziale per l'impugnazione del licenziamento: 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale e, a seguito della modifica introdotta dalla L. 183/2010, 180 giorni per il deposito del ricorso giudiziale o la richiesta di conciliazione. I termini sono perentori e inderogabili.
Doppia decadenza: Il lavoratore deve prima impugnare il licenziamento entro 60 giorni con atto scritto stragiudiziale, poi depositare il ricorso giudiziale o richiedere la conciliazione entro i successivi 180 giorni (art. 32 L. 183/2010).
- Termine 60 giorni — impugnazione stragiudiziale: Il lavoratore deve impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta del licenziamento o dei suoi motivi. L'impugnazione puo avvenire con qualsiasi atto scritto idoneo a manifestare la volonta di contestare il recesso.
- Termine 180 giorni — ricorso giudiziale: A seguito dell'art. 32 L. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), dopo l'impugnazione stragiudiziale il lavoratore ha 180 giorni per depositare il ricorso giudiziale o comunicare alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
- Forme dell'impugnazione: L'impugnazione stragiudiziale puo essere effettuata con raccomandata A/R, PEC, o tramite l'organizzazione sindacale. Non e richiesta una formula sacramentale: e sufficiente qualsiasi atto scritto che renda nota la volonta impugnatoria del lavoratore.
- Decorrenza del termine: Il termine di 60 giorni decorre dalla ricezione della comunicazione scritta del licenziamento. Se i motivi sono comunicati successivamente, il termine decorre dalla comunicazione dei motivi. In caso di licenziamento orale, non decorre alcun termine di decadenza.
Principali orientamenti giurisprudenziali sull'art. 6 L. 604/1966:
- Cass. n. 12332/2019 — Il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale decorre dalla ricezione della comunicazione scritta del licenziamento; la mera conoscenza aliunde non e sufficiente a far decorrere il termine di decadenza. Leggi sentenza →
- Cass. Sez. Un. n. 1221/2024 — L'impugnazione del licenziamento tramite PEC e valida e tempestiva, anche se inviata dall'indirizzo personale del lavoratore e non dal difensore, purche idonea a manifestare la volonta impugnatoria. Leggi sentenza →
- Cass. n. 18042/2018 — L'impugnazione stragiudiziale non richiede formule sacramentali: e sufficiente qualsiasi atto scritto dal quale risulti in modo univoco la volonta del lavoratore di contestare la legittimita del licenziamento. Leggi sentenza →
- Cass. n. 23390/2020 — Il dies a quo del termine di decadenza coincide con il giorno di ricezione della lettera di licenziamento, non con il giorno di spedizione ne con quello di effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Leggi sentenza →
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