Giurisprudenza Corte di Cassazione · Sezione III Civile · 18 ottobre 2018

Cass. civ. n. 26275/2018 — Impossibilita liberatoria: oggettivita e assolutezza

§

Massima

L'impossibilita della prestazione che libera il debitore dalla responsabilita ex art. 1218 c.c. deve essere oggettiva e assoluta, non meramente soggettiva o derivante da difficolta economiche sopravvenute. La mera eccessiva onerosita non integra impossibilita liberatoria, ma puo semmai fondare la richiesta di risoluzione o revisione del contratto ai sensi degli artt. 1467 e seguenti del codice civile.

Fatto e contesto

Azione di risarcimento danni per inadempimento contrattuale in cui il debitore eccepiva l'impossibilita della prestazione dovuta a sopravvenute difficolta economiche. La Corte ha esaminato la natura dell'impossibilita invocata dal debitore, escludendo che le mere difficolta economiche possano integrare la causa di esonero dalla responsabilita prevista dall'art. 1218 c.c., ribadendo la necessita di un'impossibilita oggettiva e assoluta.

Principio di diritto

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